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Sez. L, Sentenza n. 2328 del 15/05/1989 (Rv. 462770 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCANZA DEL "PETITUM" O DELLA "CAUSA PETENDI" - NULLITÀ DEL RICORSO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462770-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCANZA DEL "PETITUM" O DELLA "CAUSA PETENDI" - NULLITÀ DEL RICORSO - ESTREMI.*

Anche nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata Determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi, ma è invece necessario che ne sia impossibile la individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti. (Conf 2242/82, mass n 420110, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)