Sez. L, Sentenza n. 2242 del 14/04/1982 (Rv. 420110 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN APPELLO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN APPELLO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Anche nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivi del giudizio di primo grado per mancata Determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale esame, da condurre con particolare rigore in funzione della necessità di tutela del diritto di difesa del convenuto, può essere compiuto d'ufficio, anche in appello, e, sostanziandosi in un'interpretazione riservata istituzionalmente all'apprezzamento del giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione. (Conf 5964/81, mass n 416741).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)