Sez. L, Sentenza n. 7221 del 04/08/1994 (Rv. 487640 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" | Quantificazione della pretesa o indicazione dei relativi titoli - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie relativa alla domanda dell'I.N.P.S. - Relativa ai contributi sugli importi pagati dall'E.N.E.L. a copertura di polizze assicurative per rischi extra professionali del personale direttivo - Priva di documentazione idonea ad individuare le polizze e la base contributiva.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM"
L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; mentre, ove invece manchi la precisa indicazione dei titoli, esplicitata nell'atto introduttivo o ricavabile dai documenti in esso richiamati e prodotti, il "petitum" non può ritenersi sufficientemente specificato, con conseguente nullità dell'atto introduttivo - ai sensi dell'art, 164 cod. proc. civ. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 414 n.3 dello stesso codice - ed inammissibilità della domanda in tal modo proposta. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C.- aveva ritenuto inammissibile la domanda dell'I.N.P.S. relativa ai contributi sugli importi pagati dall'E.N.E.L. a copertura di polizze assicurative per rischi extra professionali del personale direttivo, stante l'impossibilità, alla stregua della documentazione prodotta dall'Istituto, di individuare le polizze in questione e, con l'importo dei relativi premi, la base contributiva alla stregua della quale determinare la pretesa creditoria dell'I.N.P.S. medesimo.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)