Sez. 5, Sentenza n. 5387 del 04/04/2012 (Rv. 622221 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esimente della buona fede dell'importatore ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Presupposti - Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee segnalante fondati dubbi sulla corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario - Esimente - Sussistenza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore richiesto dall'art. 220, n. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario) ai fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori", non può essere invocato qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, anteriormente alle operazioni di importazione, un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario, atteso il disposto del quinto comma del citato art. 220, n. 2, lett. b), come novellato dal Regolamento CEE n. 2700 del 2000 adottato dal Consiglio in data 16 novembre 2000, anche alla luce dell'interpretazione fornita nell'undicesimo "considerando" di questo Regolamento.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)