Sez. 5, Sentenza n. 7837 del 31/03/2010 (Rv. 612190 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esimente della buona fede dell'importatore ai sensi dell'art. 220, comma secondo, lett. b) del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Valenza - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, secondo comma, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario) ai fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori", non ha valenza esimente "in re ipsa", ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, purchè però esso sia imputabile a comportamento "attivo" delle autorità doganali nel rilasciare le certificazioni all'esito dei controlli sulle dichiarazioni di provenienza degli esportatori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di Appello che aveva riconosciuto la buona fede dell'importatore, sul solo presupposto che le autorità doganali avevano ricevuto una dichiarazione non veritiera sulla provenienza della merce, senza effettuare alcuna contestazione).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)