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Sez. 5, Sentenza n. 3531 del 07/03/2012 (Rv. 621928 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esimente della buona fede dell'importatore - Art. 220 Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Valenza - Presupposti - Errore incolpevole imputabile a comportamento attivo delle autorità doganali - Efficacia - Limiti - Diligenza professionale dell'importatore - Esigibilità.
Stato
decisa il 2012-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621928-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, secondo comma, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario) ai fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori", non ha valenza esimente "in re ipsa", ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole dell'importatore imputabile a comportamento attivo delle autorità doganali, che non può, tuttavia, consistere nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell'esportatore sull'origine della merce, ma deve invece aver determinato i presupposti su cui si basa la fiducia del debitore, dal quale è esigibile la diligenza professionale propria degli operatori del settore.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)