Sez. 1, Sentenza n. 13405 del 08/06/2006 (Rv. 590577 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Cessione di beni - Rapporto fra cedente e cessionario - Natura - Riscossione del credito da parte del cedente - Azione revocatoria fallimentare.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 17 e 18 d.P.R. 26.10.1972, n. 633, in tema di rivalsa I.V.A., il cedente o chi presta servizi è tenuto a soddisfare una propria obbligazione e la circostanza che di riflesso acquisisca il diritto a rivalersi verso il cessionario o il committente determina in capo allo stesso l'insorgere di una pretesa di credito, che esercita in proprio, con la garanzia dei privilegi che la assistono e che è di natura e grado diversi, in sede concorsuale, rispetto a quella dell'erario. Ne consegue che se il cedente ha riscosso il credito, il pagamento ben può essere sottoposto all'azione revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, legge fall., avendo quella operazione rilevanza interna al rapporto tra soggetto passivo dell'imposta e il suo debitore in via di rivalsa, al quale è estraneo l'erario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)