Sez. U, Ordinanza n. 2637 del 08/02/2006 (Rv. 586135 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Appalto di servizi - Fondazione Accademia di Santa Cecilia - Organismo di diritto pubblico - Configurabilità - Requisito del carattere non industriale dei bisogni di interesse generale perseguiti dalla Fondazione - Sussistenza - Conseguenze - Controversia relativa all'aggiudicazione - Giurisdizione - Del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
In relazione alla disciplina in materia di appalti pubblici di servizi dettata dalla direttiva 92/50/CEE del 10 giugno 1992 (come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria al riguardo) e dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della medesima direttiva, la Fondazione Accademia di Santa Cecilia costituisce organismo di diritto pubblico, essendo istituita per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, giacché persegue, senza scopo di lucro, l'educazione musicale della collettività e la formazione professionale dei quadri artistici (né essendo detta configurazione contrastata dalla circostanza che alla Fondazione sia consentito lo svolgimento di attività commerciali accessorie conformemente ai suoi scopi istituzionali, e che l'ente sia tenuto ad operare secondo criteri di efficienza e di imprenditorialità); e rispondendo per altro verso a tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 1, lettera b), della citata direttiva (oltre alla personalità giuridica, essendovi nella specie il requisito della dominanza pubblica), non rilevando che a tale Fondazione non si applichi - per effetto dell'art. 15 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 - la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici. Pertanto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del giudice ordinario, la cognizione della controversia relativa all'aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio (tale essendo quello avente ad oggetto il servizio di biglietteria e il servizio di distribuzione pubblicitaria inerenti alle manifestazioni promosse dall'Accademia, non rilevando in senso contrario il "nomen iuris" di contratto di sponsorizzazione adottato dagli stipulanti) da parte della predetta Fondazione, in relazione alla qualità di organismo di diritto pubblico e, quindi, di amministrazione aggiudicatrice della medesima, tenuta, perciò, nell'affidamento dell'appalto, all'osservanza della disciplina di derivazione comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 367, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1992 num. 50 art. 1, Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)