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Sez. U, Sentenza n. 11258 del 15/10/1992 (Rv. 478935 - 01)

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - Prescrizione | Termine quinquennale - Decorrenza durante il giudizio disciplinare - Esclusione - Disciplina relativa - Illegittimità costituzionale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478935-01

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - Prescrizione

In mancanza di norme che escludano o limitino la portata del principio generale stabilito dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ., il termine di prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare, previsto dall'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore) non decorre durante il giudizio disciplinare instaurato a carico del professionista; né ciò autorizza sospetti d'illegittimità del citato art. 51 in rapporto al principio costituzionale d'uguaglianza, con riguardo al trattamento degli impiegati statali (artt. 110 e 120 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) o a diverse previsioni di altri ordinamenti professionali (art. 45 legge 7 gennaio 1976 n. 3 sull'ordinamento dei dottori agronomi e forestali, art. 58 legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'ordinamento dei giornalisti, art. 145 legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato), attese le peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego e tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente diversità di disciplina in tema di efficacia degli atti interruttivi del procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 145, Regio Decr. Legge 27/11/1923 num. 1578 art. 51, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 110, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 120, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58, Legge 07/01/1976 num. 3 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)