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Sez. U, Sentenza n. 5603 del 22/05/1995 (Rv. 492373 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Termine quinquennale - Portata - Regola dell'interruzione ad effetto istantaneo - Operatività - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 R.D.L. n. 1578 del 1933 in relazione all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492373-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

A norma dell'art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall'art. 2945 secondo comma cod. civ., bensì quella dell'interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. civ.). Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933 per contrasto con l'art. 3 Cost., sollevata sul presupposto che alla rilevanza disciplinare di un fatto si sarebbe apprestata una durata irragionevolmente maggiore della rilevanza penale, è manifestamente infondata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)