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Sez. 3, Sentenza n. 1902 del 23/04/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204728 - 01

Udienza preliminare - Udienza - Provvedimenti del giudice - In genere | Dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'esistenza di un precedente giudicato - Abnormità - Ragioni - Doveri del giudice - Indicazione.
Stato
decisa il 1996-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204728-01

Udienza preliminare - Udienza - Provvedimenti del giudice - In genere

Il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'esistenza di un precedente giudicato e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, è abnorme perché si colloca completamente al di fuori del vigente ordinamento processuale ed è altresì produttivo di una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore; una volta esercitata, l'azione penale è infatti irretrattabile e su di essa il giudice deve pronunciarsi: ne consegue che, qualora sia accertata la medesimezza del fatto con quello già oggetto di decisione irrevocabile, il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., ovvero, qualora la decisione non sia ancora passata in giudicato, rilevato che più giudici procedono in ordine al medesimo fatto, deve sollevare conflitto ai sensi dell'art. 28, primo comma, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)