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Sez. 1, Sentenza n. 17484 del 21/03/2001 Cc. (dep. 02/05/2001) Rv. 219368 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Decreto che dispone il giudizio con imputazione manchevole o insufficiente - Declaratoria di nullità da parte del giudice del dibattimento, con restituzione degli atti al g.u.p. per il loro invio al p.m.- Abnormità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219368-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

È atto abnorme il provvedimento del Tribunale che, dopo aver dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio pronunciato dal g.u.p., ordini la restituzione degli atti a detto giudice affinché li trasmetta al pubblico ministero per l'integrazione dell'imputazione, che si assume manchevole o insufficiente, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo applicabile, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 18, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479) atteso che la pretesa di completamento dell'imputazione realizza un caso di regressione del processo alla fase delle indagini preliminari e incide sull'attività del p.m. e sui correlati poteri di controllo del g.u.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 479 com. 2, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 18 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)