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Sez. 1, Sentenza n. 6943 del 19/12/1996 Cc. (dep. 06/02/1997) Rv. 206762 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità da parte del G.I.P. - Provvedimento abnorme - Applicazione in tema di ritenuta obbligatorietà del giudizio direttissimo.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206762-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in luogo di fissare l'udienza, come prescritto dall'art. 418 cod. proc. pen., dichiari la inammissibilità di detta richiesta (nella specie, sull'assunto che trattavasi di reati per i quali appariva obbligatorio il rito direttissimo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 418 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 418 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 bis CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)