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Sez. U, Sentenza n. 18260 del 10/09/2004 (Rv. 576969 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sentenza penale di condanna - Assoluzione disciplinare da parte del C.O.A. - Condanna da parte del C.N.F. - In applicazione dell'art. 653, comma 1 - bis, cod. proc. pen. - Introdotto dall'art. 1 legge n. 97 del 2001 - Applicabilità ai procedimenti disciplinari in corso alla data del 5 aprile 2001 - Affermazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576969-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Anche per i procedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati, ancora in corso alla data (5 aprile 2001) di entrata in vigore della legge n. 97 del 2001, sono applicabili le innovazioni dettate dall'art. 1 della stessa legge n. 97 cit., che ha aggiunto all'art. 653 cod. proc. pen. il primo comma - <bis>, secondo il quale <<la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso>> (Fattispecie relativa ad applicazione dell'art. 653 primo comma - bis cod. proc. pen. da parte del C.N.F., sulla base di una sentenza irrevocabile di condanna, in riforma della pronuncia del C.O.A. che aveva assolto l'incolpato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653 com. 1 lett. B, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)