Sez. 3, Sentenza n. 16012 del 24/10/2003 (Rv. 567657 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Sentenza penale assolutoria - Rapporti con giudizio disciplinare - Modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. con legge n. 97 del 2001 - Autonomia dell'organo disciplinare - Riduzione - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di provvedimenti disciplinari a carico di esercenti le professioni sanitarie ed in ipotesi di rapporto tra giudizio disciplinare e giudizio penale definito con sentenza assolutoria, l'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 - applicabile ai procedimenti in corso in forza della norma transitoria di cui all'art. 10, primo comma, ed in ogni caso prevalente rispetto alla norma regolamentare di cui all'art. 44 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 - nel modificare l'art. 653 cod. proc. pen., ha inteso corrispondentemente ridurre l'autonomia dell'organo disciplinare, che ora non può considerare illecito disciplinare il medesimo fatto che il giudice penale abbia già irrevocabilmente ritenuto non costituire illecito penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 653, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)