Sez. U, Sentenza n. 1170 del 13/11/2000 (Rv. 541591 - 01)
CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - SEZIONI - RIUNITE | Riforma del 1993, 1994 - Regime transitorio - Sentenze delle sezioni giurisdizionali centrali quali giudici di primo grado - Appello - Innanzi alle sezioni riunite - Composizione - Sette anziché undici votanti - Fattispecie.
CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - SEZIONI - RIUNITE
A seguito della riforma dell'assetto organizzativo della Corte dei Conti (attuata con il D.L. n.453 del 1993 conv. in legge n. 19 del 1994 e integrata con D.L. n. 543 del 1996 conv. in legge n. 639 del 1996), le funzioni di giudice di primo grado sono attribuite alle sezioni giurisdizionali in sede regionale e quelle di giudice di secondo grado alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte; queste ultime hanno mantenuto in via transitoria la competenza di primo grado per i giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 453 del 1993, era già fissata l'udienza di discussione e le relative sentenze sono appellabili innanzi alle sezioni riunite, le quali giudicano nella composizione prevista dall'art. 1, settimo comma D.L. citato, e cioè con sette magistrati (nella specie, la S.C., richiamato il proprio orientamento secondo cui le alterazioni della struttura quantitativa e qualitativa dell'organo giudicante implicano violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ha escluso che integrasse un difetto di giurisdizione l'aver le sezioni riunite deciso quale giudice d'appello con sette, anziché con undici votanti come previsto dal previgente art. 2 legge n. 161 del 1953).
Riferimenti normativi: Legge 21/03/1953 num. 161 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 15/11/1993 num. 453 art. 1 com. 7 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 19 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)