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Sez. U, Ordinanza n. 973 del 05/11/1998 (Rv. 520366 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Partecipazione al collegio di un primo referendario non relatore - Difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante - Configurabilità - Esclusione - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520366-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante è ravvisabile solo nelle ipotesi di un'alterazione della sua struttura quantitativa o qualitativa ovvero di totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti o di una assoluta loro inidoneità a farne parte, sicché si verifichi una non coincidenza rispetto all'organo giurisdizionale delineato dalla legge, con la conseguenza che, con riguardo a pronunce del Consiglio di Stato, la dedotta irregolarità della partecipazione al collegio di un Primo Referendario non relatore, sotto il profilo che lo stesso, ancorché munito dello "status" di Magistrato del Consiglio, poteva farne parte solo in forza di un provvedimento di chiamata in supplenza di Consigliere assente od impedito, non integra il suddetto vizio, e non è denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a norma dell'art. 111 comma terzo della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 11, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 43, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)