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Sez. U, Ordinanza n. 2199 del 04/02/2005 (Rv. 578977 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Erronea rimessione della causa sul ruolo e correzione di errore materiale del dispositivo - Configurabilità come difetto di giurisdizione per viziata costituzione del giudice - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578977-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

In tema di sentenze emesse dal Consiglio di Stato, i vizi relativi al procedimento di correzione di errore materiale del dispositivo depositato in cancelleria e alla composizione del collegio che, previa fissazione di nuova udienza, ha disposto la correzione, non attengono all'attribuzione del potere giurisdizionale e non si traducono, pertanto, in un superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò in quanto il vizio di costituzione del giudice si traduce in difetto di giurisdizione solo quando si abbia la mancata, regolare investitura dell'esercizio della giurisdizione, il che non si verifica in tutti i casi di errori "in iudicando" o "in procedendo", siano essi pure di portata radicale come quello sulla immutabilità del collegio, tenuto conto che soltanto le alterazioni della struttura qualitativa e quantitativa dell'organo giudicante implicano violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)