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Sez. 1, Sentenza n. 11243 del 28/12/1994 (Rv. 489450 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Beni degli enti ospedalieri soppressi - Disciplina della legge n. 833 del 1978 e delle leggi regionali emanate in applicazione - Trasferimento della proprietà dei rapporti giuridici connessi, al patrimonio del Comune nel cui ambito territoriale i beni sono collocati - Debito contratto per la costruzione dell'ospedale - Trasferimento della proprietà dell'ospedale al Comune - Successione nel debito da parte del Comune.
Stato
decisa il 1994-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489450-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

A seguito della soppressione degli enti ospedalieri, secondo la disciplina della legge 23 dicembre 1978 n. 833, i beni di detti enti sono stati trasferiti al patrimonio del Comune, nel cui ambito territoriale sono collocati, estendendosi detto trasferimento non solo alla proprietà, ma a tutti i rapporti giuridici che direttamente la riguardano o la presuppongono, come nel caso dei rapporti instaurati da un ente ospedaliero per l'ampliamento ed il completamento di un ospedale mediante appalto. Ne consegue che nella controversia relativa ad un rapporto fideiussorio accessorio a quello di appalto, intercorso tra l'ente ospedaliero e l'impresa, legittimato è il Comune e non l'Unità sanitaria locale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)