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Sez. 3, Sentenza n. 7683 del 13/04/2005 (Rv. 582724 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Causa pendente o grave inimicizia - Presentazione di un esposto - Idoneità a configurare l'obbligo di astensione - Esclusione - Fattispecie relativa a procedimento disciplinare dinanzi al consiglio dell'ordine dei farmacisti.
Stato
decisa il 2005-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582724-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell'art. 51 n. 3 cod. proc. civ., non vale ad integrare la pendenza di una "causa" la mera presentazione di un esposto, che non è un atto di citazione, un ricorso o comunque un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale; né tale presentazione può configurare l'obbligo di astensione per "grave inimicizia", che deve essere reciproca ed originata da rapporti privati. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare dinanzi al consiglio dell'ordine dei farmacisti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)