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Sez. U, Ordinanza n. 12345 del 08/10/2001 (Rv. 550811 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Grave inimicizia - Nozione - Ambito - Attività processuale del giudice - Riconducibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550811-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 51, numero 3, cod. proc. Civ., la "grave inimicizia" del giudice nei confronti della parte non può, in linea di principio, originare dall'attività giurisdizionale del magistrato, se non in presenza di situazioni, eccezionali e patologiche, di violazione grossolana e macroscopica di principi giuridici, indicativa di un esercizio della giurisdizione volto al perseguimento dello scopo di danneggiare la parte per ragioni di ostilità, ma si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o di avversione pregiudicanti l'imparzialità del giudice; ne consegue che non è configurabile il detto motivo di astensione - ricusazione per il semplice fatto che, in cause similari riguardanti la stessa parte, il giudice abbia emesso, o concorso ad emettere, decisioni ad essa sfavorevoli. (Nella specie l'istanza di ricusazione, rigettata dalle S.U., era stata proposta nei confronti di alcuni consiglieri della Corte di cassazione, componenti il collegio delle Sezioni Unite, che in precedenza, in analoghi ricorsi promossi dallo stesso magistrato amministrativo avverso le delibere irrogative di sanzioni disciplinari adottate, nei di lui riguardi, dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ne avevano dichiarato l'inammissibilità in ragione della non impugnabilità dell'atto, derivante dalla sua natura amministrativa, e non giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)