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Sez. L, Sentenza n. 3530 del 06/04/1998 (Rv. 514261 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Principio della infrazionabilità del rapporto di lavoro - Principio della prevalenza degli aspetti fattuali rispetto a quelli formali - Conseguenze - Dimissioni seguite da ininterrotta prestazione lavorativa - Continuazione dello stesso rapporto - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514261-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

In base ai principi della infrazionabilità del rapporto di lavoro e della prevalenza nel medesimo degli aspetti fattuali inerenti alla sua attuazione rispetto a quelli meramente formali, giustificatamente il giudice di merito ritiene unitario il rapporto di lavoro che, dopo le dimissioni rassegnate dal lavoratore, sia proseguito di fatto senza interruzioni con il medesimo contenuto. (Fattispecie relativa al rapporto di lavoro di un fattore di campagna, che, dopo il conseguimento della pensione di invalidità, aveva formalmente rassegnato le dimissioni, ma aveva continuato a svolgere le stesse funzioni, parimenti in regime di subordinazione, come accertato nello stesso giudizio, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)