Sez. L, Sentenza n. 6877 del 21/11/1986 (Rv. 448976 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - INFRAZIONABILITÀ DELL'ANZIANITÀ - LIMITI - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI DUE RAPPORTI DI LAVORO FRA LE STESSE PARTI SENZA INTERVALLO DI TEMPO E SENZA APPREZZABILI MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - MODALITÀ DI CESSAZIONE DEL PRIMO RAPPORTO - VALORE RELATIVO - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN ACCORDO NOVATIVO - CARATTERE DECISIVO - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - INCIDENZA SUL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - INFRAZIONABILITÀ DELL'ANZIANITÀ - LIMITI - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI DUE RAPPORTI DI LAVORO FRA LE STESSE PARTI SENZA INTERVALLO DI TEMPO E SENZA APPREZZABILI MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - MODALITÀ DI CESSAZIONE DEL PRIMO RAPPORTO - VALORE RELATIVO - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN ACCORDO NOVATIVO - CARATTERE DECISIVO - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - INCIDENZA SUL DATORE DI LAVORO.*
Nel caso in cui fra le stesse parti si siano succeduti due rapporti di lavoro senza alcun intervallo di tempo e senza apprezzabili modifiche della prestazione lavorativa, le modalità di cessazione (per licenziamento, dimissioni ecc.) del primo rapporto hanno un valore relativo atteso che, al fine di stabilire se il secondo rapporto sia realmente diverso e costituisca la continuazione del primo, è decisivo l'accertamento - da effettuarsi con estremo rigore - dell'esistenza o meno di un accordo novativo, tendente ad imprimere al secondo rapporto contrattuale concreti e qualificanti aspetti di diversità e fondato sull'oggettiva sussistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì radicalmente nuove e diverse, tali da escludere una novazione simulata in danno del lavoratore e finalizzata a frustrarne il diritto all'infrazionabilità dell'anzianità. L'Onere della prova in ordine all'esistenza del detto accordo novativo e sulla Mancanza di qualsiasi proposito fraudolento in danno del dipendente grava sul datore di lavoro. (V 2690/83, mass n 427586; (V 1359/83, mass n 426166; (V 969/78, mass n 390307; (V 1498/75, mass n 375083; (V 2034/69, mass n 341287; (V 227/69, mass n 338180).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)