diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11004 del 23/10/1995 (Rv. 494336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Licenziamento del lavoratore da parte dell' alienante ed immediata riassunzione del medesimo da parte dell' acquirente - Violazione del diritto all' infrazionabilità dell' indennità di anzianità - Presunzione - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In caso di trasferimento d'azienda, il licenziamento del lavoratore da parte dell'alienante, seguito dalla sua immediata riassunzione ad opera dell'acquirente, senza alcuna interruzione dell'attività lavorativa, deve presumersi in violazione del diritto del lavoratore medesimo all'infrazionabilità dell'indennità di anzianità; tale presunzione può essere peraltro superata - con conseguente efficacia del licenziamento e della riassunzione nonostante il trasferimento d'azienda e l'ininterrotta continuità dell'attività lavorativa - in presenza di una causa lecita di cessazione del rapporto di lavoro, come le dimissioni o la risoluzione consensuale ovvero un fatto equipollente, negli effetti, alla disdetta; ne consegue che, in presenza di un trasferimento d'azienda, quand'anche vi sia stata ininterrotta continuità dell'attività lavorativa, non è possibile per il giudice ritenere la sussistenza di un unico rapporto di lavoro iniziato con l'alienante e proseguito con l'acquirente, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., se prima non abbia valutato se il recesso sia contrario a norme imperative o abbia carattere fraudolento e sia quindi invalido, ovvero se esso trovi un'autonoma giustificazione in finalità lecite, quali la necessità di tutelare, anche parzialmente, i posti di lavoro esistenti nell'azienda in crisi ed oggetto di trasferimento. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 che ha modificato il testo dell'art. 2112 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)