Sez. L - , Ordinanza n. 27120 del 15/11/2017 (Rv. 646155 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenza sanitaria - Mancata conferma dell'incarico - Fase di verifica ex art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro della dirigenza medica, l'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui prevede che il dirigente sia sottoposto a verifiche periodiche e a fine incarico, e condiziona il conferimento o la conferma dell'incarico all'esito positivo di tali verifiche, ha carattere di norma imperativa, dettata a salvaguardia dell'interesse pubblico della salute dei cittadini, sicché è da ritenere nullo l'atto negoziale di mancata conferma del dirigente con incarico di struttura complessa adottato dal Direttore generale di Azienda ospedaliera in totale difetto della fase di verifica e valutazione demandata al Collegio tecnico di cui al medesimo art. 15, comma 5.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 502 art. 15 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)