Sez. 2, Sentenza n. 661 del 21/02/1975 (Rv. 373993 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - SERVITU - CONFIGURABILITA - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - SERVITU - CONFIGURABILITA - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA.*
L'esistenza di una regolamentazione speciale dei rapporti condominiali non impedisce di configurare la possibilita dell'esistenza di servitu Prediali tra le varie parti dell'edificio appartenenti in proprieta esclusiva ai singoli condomini, ne esclude l'applicabilita, nei rapporti fra tali parti delle norme sulle distanze legali, non essendo il singolo condomino abilitato, soltanto perche tale, a creare, mediante costruzioni eseguite sulle parti dell'edificio di sua esclusiva proprieta, intercapedini nocive o antigieniche. (V 2695/69, mass n 342371; 2003/66, mass n 323892).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)