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Sez. 6, Sentenza n. 3109 del 19/09/1995 Cc. (dep. 10/10/1995) Rv. 202559 - 01

Misure cautelari - Personali - Condizioni di applicabilità - Esigenze cautelari | Esigenza di tutela della collettività - Modifiche apportate dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 - Prognosi di reiterazione di delitti della stessa specie - Riferimento immutato a delitti che offendono la stessa categoria di interessi e valori - Sussistenza - Limite introdotto per la custodia cautelare - Prognosi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni - Conseguenza - Indicazione nell'ordinanza cautelare del tipo di delitti - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202559-01

Misure cautelari - Personali - Condizioni di applicabilità - Esigenze cautelari

La nuova disciplina introdotta dalla legge 8 agosto 1993 n. 332 in materia di misure cautelari, per quanto concerne l'esigenza cautelare di tutela della collettività e cioè di prognosi di reiterazione di reati della stessa specie, se non rinuncia ad una parametrazione incentrata nei reati offensivi della stessa categoria di interessi o valori (e non già di delitti che violano la stessa disposizione di legge ovvero che presentano caratteri fondamentali comuni rispetto a quelli commessi in precedenza), limita l'applicabilità della custodia cautelare in carcere alla prognosi di commissione di "delitti per i quali è prevista la pena di reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni". Dal che consegue la necessaria integrazione del giudizio prognostico con l'indicazione nell'ordinanza cautelare del tipo di delitti, sempreché offensivi della stessa categoria di valori, dei quali viene prevista la reiterazione: indicazione che deve trovare la premessa logico-argomentativa negli elementi di fatto posti a fondamento dei motivi che giustificano l'ipotizzabilità delle esigenze stesse di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)