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Sez. L, Sentenza n. 6850 del 22/03/2010 (Rv. 612114 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Decisione delle Sezioni Unite fondata sulla qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio - Conseguenze - Vincolatività della qualificazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena.
Stato
decisa il 2010-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612114-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

L'art. 386 cod. proc. civ. - in forza del quale la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda - trova il suo limite nella estensione oggettiva del giudicato, nel senso che se la statuizione sulla giurisdizione, resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, il giudicato sulla giurisdizione è inscindibile da tale qualificazione, che diviene quindi vincolante per il giudice di merito, rimettendosi altrimenti in discussione la giurisdizione stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto precluso dal giudicato il riesame della qualificazione attribuita alle prestazioni rese dai medici incaricati presso gl'istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge n. 740 del 1970, rilevando che la sentenza impugnata, nel ravvisarvi una prestazione d'opera professionale resa in condizioni di parasubordinazione, anziché un rapporto di pubblico impiego - con la conseguente esclusione del diritto del medico titolare di un incarico provvisorio alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, senza il previo espletamento del concorso -, aveva recepito la qualificazione risultante da una precedente sentenza con cui le S.U. avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla medesima controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 09/10/1970 num. 740 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)