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Sez. 1, Sentenza n. 469 del 02/02/1977 (Rv. 384021 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE COMPIUTA DA UN ENTE IN FORZA DI DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - FACOLTA DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384021-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE COMPIUTA DA UN ENTE IN FORZA DI DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - FACOLTA DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - LIMITI.*

L'ente amministrativo che, in forza di delega ricevuta da altra amministrazione, abbia provveduto, in nome proprio, all'occupazione di urgenza di fondo privato, ha diritto di rivalersi dalla delegante delle spese necessarie all'attuazione della delega, ma non anche delle maggiori somme che abbia dovuto versare al privato a titolo di danni, per l'illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il biennio, salvo che dimostri che il fatto sia imputabile alla delegante medesima, per non aver tempestivamente fornito i mezzi finanziari occorrenti all'espropriazione, sempre che un impegno in tal senso sia stato assunto nell'atto di delega. (Conf 946/76 Reg sez 1 in corso di pubblicazione; (Conf 2988/75, mass n 377084; (Conf 1395/72, mass n 357982).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)