Sez. 1, Sentenza n. 156 del 10/01/1979 (Rv. 396223 - 01)
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - DELEGAZIONE - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE - OCCUPAZIONE D'URGENZA DA PARTE DELL'ENTE DELEGATO - SPESE NECESSARIE - RIVALSA SULLA AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - AMMISSIBILITA - MAGGIORI SOMME DOVUTE AL PRIVATO A TITOLO DI DANNI PER OCCUPAZIONE ULTRABIENNALE - RIVALSA - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - DELEGAZIONE - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE - OCCUPAZIONE D'URGENZA DA PARTE DELL'ENTE DELEGATO - SPESE NECESSARIE - RIVALSA SULLA AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - AMMISSIBILITA - MAGGIORI SOMME DOVUTE AL PRIVATO A TITOLO DI DANNI PER OCCUPAZIONE ULTRABIENNALE - RIVALSA - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
L'ente pubblico che, in forza di delegazione ricevuta da altra amministrazione, al fine dell'espropriazione, abbia provveduto, in nome proprio, all'occupazione di urgenza di un fondo privato, ha diritto di rivalersi sull'amministrazione delegante delle spese necessarie all'attuazione della delega, ma non anche delle maggiori somme che abbia dovuto versare al privato a titolo di danni, per l'illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il biennio, salvo che dimostri che il fatto sia imputabile alla medesima amministrazione delegante, per non aver tempestivamente fornito i mezzi finanziari occorrenti alla espropriazione, sempre che tale impegno - che non nasce automaticamente dalla delegazione amministrativa - sia stato espressamente assunto nell'atto di delega. (Conf 988/77, mass n 384610; (Conf 469/77, mass n 384021; (Conf 2988/75, mass n 377084).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)