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Sez. U, Sentenza n. 1395 del 09/05/1972 (Rv. 357982 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA - RAPPORTO TRA DELEGANTE E DELEGATO - SPESE DEL DELEGATO PER L'ESECUZIONE DELLA DELEGA - OBBLIGO DI RIMBORSO DEL DELEGANTE - LIMITI - INTEMPESTIVITA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO DOVUTO AL TERZO - OBBLIGO DI RIMBORSO DEL DELEGANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357982-01

ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA - RAPPORTO TRA DELEGANTE E DELEGATO - SPESE DEL DELEGATO PER L'ESECUZIONE DELLA DELEGA - OBBLIGO DI RIMBORSO DEL DELEGANTE - LIMITI - INTEMPESTIVITA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO DOVUTO AL TERZO - OBBLIGO DI RIMBORSO DEL DELEGANTE - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art 4 della legge 9 agosto 1954 n 640, che si uniforma ai principi generali in materia di delegazione amministrativa, il delegante e obbligato a rimborsare al delegato le spese occorse per la esecuzione della delega; ma l'Obbligo non si estende a quelle spese che abbiano causa in un illecito del delegato al quale non abbia concorso il delegante (nei rapporti esterni) o che non sia dipeso da un comportamento illecito del delegante (nei rapporti interni). La circostanza che all'occupazione non sia seguito tempestivamente il decreto di espropriazione, perche il delegante non aveva fornito al delegato l'importo relativo alle indennita non vale a giustificare la condanna del delegante al rimborso delle somme che il delegato e stato condannato a pagare al terzo. (V 3452'69, mass n 343562; 2203'69, mass n 341542; 2588'55).*

Riferimenti normativi: Legge 09/08/1954 num. 640 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)