Sez. L, Sentenza n. 8927 del 11/05/2004 (Rv. 572786 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | Dipendenti degli enti mutualistici soppressi, trasferiti al Comune - Costituzione di posizione previdenziale presso l'INADEL con la quota maturata del t.f.r. - Diritto alla restituzione dell'eccedenza - Azione in giudizio - Legittimazione passiva - Del solo INADEL (ora INPDAP) - Applicabilità alle somme versate per pensioni integrative - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA
In riferimento alla domanda dei lavoratori, ex dipendenti dagli enti mutualistici soppressi, trasferiti alle amministrazioni comunali, diretta a conseguire, in occasione della conversione della indennità di fine rapporto maturata presso l'ente di provenienza in posizione contributiva presso l'INADEL (cui è poi subentrato l'INPDAP) ai fini del relativo trattamento di fine rapporto, la restituzione della somma eccedente le esigenze della ricostruzione previdenziale, soggetto legittimato passivamente è esclusivamente l'INADEL (e ora l'INPDAP), atteso che il Ministero del Tesoro, a norma dell'art. 6 della legge n. 482 del 198, aveva trasferito all'INADEL tutti i fondi accantonati o percepiti dall'ente soppresso per indennità di anzianità e destinati a costituire il trattamento di fine rapporto. Nulla dispone invece lo stesso art. 6 della legge n. 482 del 1988, come l'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, in ordine alle somme versate per pensioni integrative.
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1988 num. 482 art. 6 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)