Sez. L, Sentenza n. 2111 del 10/03/1997 (Rv. 502901 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | Dipendenti degli enti mutualistici soppressi - Costituzione di posizione previdenziale presso l'I.N.A.D.E.L. con la quota maturata del trattamento di fine rapporto - Diritto alla restituzione dell'eccedenza - Azione in giudizio - Legittimazione passiva - Del solo I.N.A.D.E.L. (ora I.N.P.D.A.P.) anche per gli accessori relativi al ritardo - Esecuzione del pagamento oltre l'anno dal trasferimento del lavoratore - Presunzione di responsabilità dell'I.N.A.D.E.L. - Sussistenza - Onere del medesimo di provare il trasferimento non immediato degli importi da parte del Ministero del Tesoro - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA
In riferimento alla domanda dei lavoratori passati, in conseguenza della riforma sanitaria, dagli enti mutualistici soppressi alle Unità Sanitarie Locali, che sia diretta a conseguire, in occasione della conversione della indennità di fine rapporto maturata presso l'ente di provenienza in posizione contributiva presso l'I.N.A.D.E.L. (a cui è poi subentrato l'I.N.P.D.A.P.) ai fini del relativo trattamento di fine rapporto, la restituzione della somma eccedente le esigenze di detta ricostruzione previdenziale, soggetto legittimato passivamente, anche per le obbligazioni accessorie conseguenti al ritardo nel pagamento, è esclusivamente l'I.N.A.D.E.L. (e ora l'I.N.P.D.A.P.), sia per il riconosciuto carattere previdenziale della indicata prestazione restitutoria, sia per l'espressa indicazione dell'I.N.A.D.E.L. come soggetto obbligato da parte dell'art. 76, sesto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, e deve quindi escludersi la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro (nella sua titolarità dell'Ufficio Liquidazioni degli enti soppressi) anche con riferimento alla domanda dei lavoratori di corresponsione di interessi e rivalutazione per il ritardato conseguimento della somma. D'altra parte, provvedutosi da parte dell'I.N.A.D.E.L. al versamento di quanto dovuto ai lavoratori dopo il decorso del termine di anno dal trasferimento del lavoratore, il medesimo ente - che a norma del citato art. 76 deve eseguire tale pagamento entro un anno dal trasferimento degli importi da parte dell'Ufficio Liquidazioni - risponde del relativo ritardo se non soddisfa l'onere, su di esso gravante, di provare che l'Ufficio Liquidazioni del Ministero del Tesoro, da parte sua, aveva mancato di provvedere immediatamente al versamento dovuto. (Nella specie il giudice di merito, in relazione al ritardo verificatosi nel pagamento dell'eccedenza rispetto al termine di un anno dal trasferimento dei lavoratori, aveva ritenuto responsabili sia il Ministero che l'I.N.A.D.E.L., in difetto di deduzioni da parte di questi circa la data del trasferimento degli importi, e li aveva condannati entrambi al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione ove eccedente. La S.C., sulla base dei riportati principi, ha confermato la sentenza nei confronti dell'I.N.P.D.A.P., mentre l'ha annullata senza rinvio nei confronti del Ministero del Tesoro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2697, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)