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Sez. L, Sentenza n. 14479 del 21/06/2007 (Rv. 597625 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Soppressione degli enti mutualistici - Passaggio del personale alle U.S.L. - Iscrizione all'I.N.A.D.E.L. (ora I.N.P.D.A.P.) - Trasferimento dal Ministero del tesoro all'I.N.A.D.E.L. dei contributi per il trattamento di fine rapporto - Eccedenze - Domanda giudiziale per l'ottenimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali da ritardo nell'erogazione di dette eccedenze - Legittimazione passiva del Ministero del tesoro - Esclusione - Legittimazione passiva dell'I.N.A.D.E.L. (ora I.N.P.D.A.P.) - Sussistenza - Fondamento - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597625-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

In base al sistema risultante dall'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel giudizio promosso dai dipendenti dei soppressi enti mutualistici transitati nelle unita sanitarie locali, per ottenere il pagamento della c.d. eccedenza - derivante dai conteggi effettuati dall'I.N.A.D.E.L. (ora I.N.P.D.A.P.) sulla somma allo stesso versata dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro, a titolo di indennità già maturata, una volta determinata la somma necessaria alla ricongiunzione dei servizi utili ai fini del trattamento di fine rapporto - oppure per conseguire (come nella controversia dedotta nella fattispecie) gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno per il non ragionevole ritardo nel relativo pagamento (nell'eventualità di intempestività nella predisposizione del titolo di spesa da parte di detto Ministero), passivamente legittimato è sempre l'I.N.A.D.E.L. (ora I.N.P.D.A.P.) e non il Ministero del Tesoro, dovendo l'attribuzione della legittimazione essere collegata alla struttura del rapporto obbligatorio, come delineata dalla fattispecie astratta prevista dalla legge, a prescindere, quanto all'obbligazione relativa agli accessori, dall'addebitabilità del ritardo all'uno o all'altro soggetto. Peraltro, pur dovendosi applicare tale criterio in relazione alle suddette pretese dei lavoratori, l'I.N.P.D.A.P. (subentrato in sostituzione dell'I.N.A.D.E.L.) non viene a subire un danno irreversibile, per il ritardo nel versamento della richiamata indennità da parte del citato Ministero alla cui attività esso è estraneo, perché, quantunque il lavoratore non possa agire nei confronti dello stesso Ministero (per l'evidenziato difetto di legittimazione passiva), ciò non pregiudica i rapporti tra i soggetti del procedimento amministrativo in relazione a fatti addebitabili ad un soggetto, del quale debba rispondere altro soggetto in relazione alla pretesa del lavoratore. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori dipendenti delle UU.SS.LL. in ordine al riconoscimento dei predetti accessori sulle somme liquidate dall'ex I.N.A.D.E.L. nei confronti dell'I.N.P.D.A.P., con rinvio ad altro giudice, rigettandolo nei riguardi del Ministero del Tesoro, ora dell'Economia e delle Finanze).

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 761

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)