Sez. 3, Sentenza n. 821 del 18/01/2006 (Rv. 587127 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Quantificazione - Disciplina ex artt. 1 bis della legge n. 61 del 1989 e 6 della legge n. 431 del 1998 - Dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 6 della legge n. 431/98 - Conseguenze - Criteri attuali di quantificazione del danno.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di locazione di immobili urbani, a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 6, comma sesto, della legge n. 431 del 1998 (che, in quanto destinata ad agevolare la transizione verso il regime pattizio delle locazioni, ha efficacia retroattiva ed è immediatamente applicabile ai giudizi in corso), per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 9 novembre 2000 che ha ritenuto illegittima la suddetta disposizione nella parte in cui esimeva il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione dell'esecuzione stabilito "ope legis" o di quello giudizialmente fissato per il rilascio, sussiste l'obbligo del conduttore, durante i periodi di sospensione dell'esecuzione degli sfratti, di corrispondere la somma di cui all'art. 1 bis della legge n. 61 del 1989, e non altra diversa, per tutto il periodo effettivo di sospensione, e, dunque, fino all'effettivo rilascio, e non soltanto limitatamente al periodo di sospensione legalmente previsto, a prescindere dall'eventuale maggior danno sofferto dal locatore ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., che è dovuto, per il periodo intercorrente tra la scadenza della sospensione "ope legis" e la data del reale rilascio, solo nel caso in cui il locatore ne abbia offerto prova.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1988 num. 551 art. 1 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 6 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)