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Sez. 3, Sentenza n. 8502 del 28/05/2003 (Rv. 563664 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Quantificazione forfettaria del danno prevista dall'art. 6 legge 431 del 1998 - Natura di norma eccezionale - Conseguenze - Applicabilità immediata ai giudizi in corso.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563664-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di locazione di immobili urbani, la norma contenuta nell'art. 6, comma sesto, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha introdotto una determinazione predeterminata e forfettaria del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili nella misura massima del 20% del canone di locazione, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall'art. 1591 cod. civ. (salvo che nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile, in base alla sentenza n. 482 del 2000 della Corte costituzionale) è una norma eccezionale, di efficacia temporanea e destinata ad agevolare la transizione verso il nuovo regime pattizio delle locazioni, e, come tale avente efficacia retroattiva ed immediatamente applicabile ai giudizi in corso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)