Sez. 2, Sentenza n. 10702 del 07/07/2003 (Rv. 564877 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Desumibilità indiretta da fatto posteriore alla formazione del documento - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
La data certa di una scrittura privata può desumersi anche indirettamente dal giorno in cui si sia verificato un fatto idoneo a provare l'anteriorità della formazione del documento (art. 2704 cod. civ.), ed il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di circostanze fattuali che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità della S.C. (nella specie il giudice d'appello aveva ritenuto, con decisione confermata dalla S.C., che un documento timbrato dall'amministrazione postale costituisse ipotesi in relazione alla quale si poteva ritenere che il timbro fornisse la prova dell'anteriorità di una scrittura rispetto alla data della apposizione del timbro stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)