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Sez. 1, Sentenza n. 5502 del 07/06/1994 (Rv. 486912 - 01)

Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa (nei confronti dei terzi) - In genere | Data certa - Desumibilità da fatti successivi alla formazione del documento - Atti giuridici provenienti dalla stessa parte interessata a conferire al documento la data certa - Idoneità a tal fine - Ammissibilità - Fattispecie - Idoneità del fatto a conferire la data certa - Apprezzamento di merito - Sindacato di legittimità - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486912-01

Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa (nei confronti dei terzi) - In genere

Con riguardo all'art. 2704, primo comma, cod. civ., secondo cui la data certa di una scrittura privata può anche desumersi indirettamente dal giorno in cui si è verificato un fatto che abbia stabilito in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, qualsiasi "fatto" può essere idoneo a stabilire l'anteriorità della scrittura, compresi i cosidetti atti giuridici, anche quando questi provengano dalla stessa parte che aveva interesse a conferire al documento la data certa (nella specie, trattavasi della notifica di una diffida ad adempiere un debito cambiario, effettuata in epoca anteriore al fallimento del debitore). La valutazione dell'idoneità del fatto a conferire la data certa ad una scrittura privata costituisce mero apprezzamento di fatto, che, se è adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)