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Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 23/02/2006 (Rv. 587628 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Prova documentale - Fatture relative all'acquisto dei beni da parte del donante - Idoneità - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587628-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

In tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante può essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati, purchè, a termini degli artt. 2702 e 2704 cod. civ., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento. A tal fine è compito del giudice di merito stabilire a quali fatti possa legittimamente attribuirsi efficacia probatoria analoga a quella riservata, dalla norma di cui all'art. 2704, primo comma, cod. civ., ai fatti ivi espressamente elencati, la enunciazione dei quali non ha carattere tassativo, e il relativo accertamento, se adeguatamente motivato sotto il profilo della assenza di vizi logico - giuridici, si sottrae al controllo di legittimità della corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)