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Sez. L, Sentenza n. 2207 del 22/07/1974 (Rv. 370580 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - QUALITA DI PARTE DEL DIFENSORE ANTISTATARIO - OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DEL DIFENSORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370580-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - QUALITA DI PARTE DEL DIFENSORE ANTISTATARIO - OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DEL DIFENSORE - SUSSISTENZA.*

Il procuratore antistatario ha un diritto autonomo alla distrazione delle spese processuali anticipate per il cliente e, pertanto, rivestendo la qualita di parte in ordine alla domanda di distrazione, e legittimato ad impugnare in nome proprio la sentenza che abbia omesso di pronunciare su tale domanda. (V 45'73, mass n 361794; 1950'71, mass n 352527).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)