Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 21/06/1971 (Rv. 352527 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA O NEGATIVA PRONUNZIA - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA O NEGATIVA PRONUNZIA - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO.*
Allorquando sorga controversia sulla distrazione delle spese giudiziali, il difensore distrattario assume la qualita di parte sia attivamente che passivamente e, pertanto, quando la sentenza non abbia pronunziato sulla sua istanza o l'abbia rigettata, egli e legittimato come parte autonoma a denunziare anche in Cassazione i vizi di tale sentenza. (V 724'69, mass n 339004' 2762'68, mass n 335377).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)