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Sez. 2, Sentenza n. 266 del 04/02/1972 (Rv. 356089 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - TERMINE - INIZIO DELLA PROVA - SCADENZA DEL TERMINE - DECADENZA.*
Stato
decisa il 1972-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356089-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - TERMINE - INIZIO DELLA PROVA - SCADENZA DEL TERMINE - DECADENZA.*

Mentre la formulazione dei capitoli di prova deve necessariamente precedere l'ammissione del mezzo istruttorio, salva successiva autorizzata integrazione, l'indicazione dei testimoni e la precisazione di ulteriori elementi idonei ad una sicura identificazione degli stessi puo esser fatta all'inizio della prova, se il giudice consente questa attivita tardiva, e soltanto l'inutile decorso del termine perentorio fissato importa la decadenza della parte dal potere di provvedere all' indicazione medesima la quale, altrimenti, puo esser fatta fino all'inizio della prova. (Conf 2484'69, mass n 342018; 163'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)