Sez. 3, Sentenza n. 647 del 26/01/1980 (Rv. 404055 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - OMISSIONE NELL'ATTO DI DEDUZIONE DELLA PROVA - IRRILEVANZA - TERMINE - INIZIO DELLA PROVA - IMPLICITA CONCESSIONE DEL TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE NELL'ATTO DI AMMISSIONE DELLA PROVA - CONFIGURABILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - OMISSIONE NELL'ATTO DI DEDUZIONE DELLA PROVA - IRRILEVANZA - TERMINE - INIZIO DELLA PROVA - IMPLICITA CONCESSIONE DEL TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE NELL'ATTO DI AMMISSIONE DELLA PROVA - CONFIGURABILITA.*
Le Disposizioni del primo e del secondo comma dell'art 244 cod proc civ - in base alle quali la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ciascuna deve essere interrogata hanno carattere ordinatorio processuale e non comportano, in caso di inosservanza, alcuna nullita o decadenza. Pertanto, qualora il giudice ammetta la prova e fissi l'udienza per la relativa assunzione, deve ritenersi che egli abbia concesso alla parte la possibilita di indicare i testi sino all'inizio della prova, avvalendosi implicitamente della facolta, prevista dall'ultimo comma dell'art 244 citato, di consentire l'indicazione tardiva dei testimoni. (V 266/72, mass n 356089; (V 2484/69, mass n 342018).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)