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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 103 del 1970

Decisione
decisa il 1970-06-04, depositata il 1970-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:103
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5073

  • Famiglia
  • Delitti contro la famiglia
  • Relazione adulterina e concubinato
  • Cod. pen., artt. 559, terzo e quarto comma, e 560
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti di norme di legge, già dichiarate illegittime, in un precedente giudizio della Corte costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate. Nel dispositivo dell'ordinanza di manifesta infondatezza va fatta menzione della precedente dichiarazione di incostituzionalità. (Nella specie le questioni riguardavano gli artt. 559, terzo e quarto comma, e 560 cod. proc. pen. già dichiarati illegittimi con la sentenza n. 147 del 1969).

Norme impugnate

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 559, terzo e quarto comma, e 560 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1969 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Facioni Gesualdo e Alesi Maria Luisa, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970; 2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969 dal pretore di San Pietro Vernotico nel procedimento penale a carico di Vizzi Anna Maria e Vadacca Antonio, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970; 3) ordinanza emessa il 25 novembre 1969 dal pretore di Manfredonia nel procedimento penale a carico di Rignanese Lucia e Trotta Michele, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970; 4) ordinanza emessa il 22 maggio 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Rossi Lucia e Brescini Gualtiero, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970. Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 559, terzo e quarto comma, e l'art. 560 del codice penale; che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che questa Corte con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni;
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 559, commi terzo e quarto, e 560 del codice penale, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze