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Sez. 3, Sentenza n. 713 del 12/03/1971 (Rv. 350501 - 01)

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LOCUS E DEL FORUM SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - PATTUIZIONE COME MODALITA ESCLUSIVA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350501-01

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LOCUS E DEL FORUM SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - PATTUIZIONE COME MODALITA ESCLUSIVA - NECESSITA.*

La pattuizione della clausola del pagamento del prezzo a mezzo di tratta non puo ritenersi, di per se, idonea ad operare lo spostamento definitivo del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo nel domicilio del compratore, ai sensi dell'art 44 della legge cambiaria, e la conseguente Determinazione della Competenza territoriale nel medesimo luogo, essendo necessario che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, mentre, in Mancanza di una prova del genere, la detta modalita deve essere considerata come semplice facolta concessa al venditore per agevolare gli scambi, secondo quanto e normalmente praticato nei rapporti commerciali. Per potersi ritenere che il venditore abbia rinunciato al pagamento diretto al proprio domicilio e, quindi, al foro spettantegli per legge occorre, inoltre, che la rinuncia risulti da un accordo espresso ed univoco, che non puo, comunque, desumersi dalla sola e mera pattuizione del prezzo a mezzo di tratta. (Conf 2619'70, mass n 349012 ed altre).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)