Sez. L, Sentenza n. 2613 del 07/05/1979 (Rv. 398940 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - PROPOSIZIONE - TERMINE - PRIMA DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITE - PROPOSIZIONE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - PROPOSIZIONE - TERMINE - PRIMA DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITE - PROPOSIZIONE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973.*
L'eccezione di prescrizione proposta in primo grado in una controversia di lavoro prima che la causa sia rimessa alla discussione e rituale qualora la sua proposizione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge n 533 del 1973 sul nuovo rito del lavoro, che, fa Obbligo al convenuto di proporre, all'atto della Costituzione, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, dal momento che, sulla base della normativa previgente il convenuto aveva il diritto processuale - garantito dall'art 184 cod proc civ - di proporre nuove eccezioni finche la causa non fosse stata rimessa alla discussione. (V 1980/75, mass n 375684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)