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Sez. L, Sentenza n. 5203 del 10/09/1980 (Rv. 409028 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE - ATTO DI APPELLO PROPOSTO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - DISCIPLINA APPLICABILE - NUOVE ECCEZIONI - INCLUSIONI - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1980-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409028-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE - ATTO DI APPELLO PROPOSTO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - DISCIPLINA APPLICABILE - NUOVE ECCEZIONI - INCLUSIONI - VALIDITA.*

L'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533, stabilisce la applicabilita delle norme della stessa legge anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, ma non stabilisce la retroattivita delle stesse norme, vale a dire la loro applicabilita anche agli Atti processuali compiuti prima della sua entrata in vigore. Da cio consegue che se un atto di appello e proposto prima della data di entrata in vigore della predetta legge, la normativa regolatrice di esso e quella del codice di procedura civile secondo il testo in vigore al tempo in cui l'atto stesso e stato compiuto, con la conseguente possibilita, a norma dell'art 345 cod proc civ di proporre nuove eccezioni. (V 2613/79, mass n 398940; (V 181/78, mass n 389467; (Conf 4797/78, mass n 394480).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)