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Sez. L, Sentenza n. 3917 del 21/06/1980 (Rv. 407806 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COTTIMO MISTO - OBBLIGHI DEL PRESTATORE - RENDIMENTO AL DI SOTTO DEL MINIMO TABELLARE CONVENUTO - RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407806-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COTTIMO MISTO - OBBLIGHI DEL PRESTATORE - RENDIMENTO AL DI SOTTO DEL MINIMO TABELLARE CONVENUTO - RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITA.*

Nella retribuzione a cottimo misto il rendimento inerisce al contenuto della prestazione, che e relativa all'obbligazione continuativa di fare ed e espressa non dalla sola messa a disposizione delle energie lavorative, ma anche dall'impegno di cooperazione utile per la realizzazione dell'interesse perseguito: ne consegue che lo scarso rendimento al di sotto del minimo tabellare contenuto si configura come adempimento inesatto e non da titolo al lavoratore, in Mancanza di patto contrario, per conservare il diritto a ricevere l'intera paga base e l'utile concretamente realizzato, essendo consentito al datore di lavoro di operare, nel quadro dell'eccezione di inadempimento di cui all'art 1460 cod civ, la riduzione proporzionale di ciascuna delle voci della retribuzione complessiva, nei limiti segnati dall'art 36 cost. (Conf 3324/76, mass nn 382117 e 382118).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)