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Sez. L, Sentenza n. 3324 del 07/10/1976 (Rv. 382117 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - RETRIBUZIONE - SINALLAGMATICITA DELLE RISPETTIVE PRESTAZIONI - INADEMPIMENTO D'UNA DI ESSE - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - PROPONIBILITA AD OPERA DELL'ALTRA.*
Stato
decisa il 1976-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382117-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - RETRIBUZIONE - SINALLAGMATICITA DELLE RISPETTIVE PRESTAZIONI - INADEMPIMENTO D'UNA DI ESSE - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - PROPONIBILITA AD OPERA DELL'ALTRA.*

Il contratto di lavoro impone alle parti prestazioni corrispettive, in quanto all'Obbligo di lavorare dell'una corrisponde l'Obbligo di remunerazione dell'altra. Pertanto, se uno di questi due obblighi e volontariamente trasgredito, all'altra parte compete, quanto meno, l'eccezione di inadempimento prevista dall'art 1460 cod civ, con la facolta di accettare la prestazione cosi come viene resa riducendo corrispondentemente la controprestazione, non essendo esatto che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art 1181 cod civ e con la richiesta di risarcimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)