Sez. 1, Sentenza n. 7056 del 20/12/1982 (Rv. 424725 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - CONCESSIONE E TERMINE D'EFFICACIA - IN GENERE - CAUSA DI MERITO - COMPETENZA DI ARBITRI - SEQUESTRO CONCESSO DAL GIUDICE ORDINARIO - INIZIO DEL GIUDIZIO DI MERITO DINANZI AGLI ARBITRI - TERMINI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - CONCESSIONE E TERMINE D'EFFICACIA - IN GENERE - CAUSA DI MERITO - COMPETENZA DI ARBITRI - SEQUESTRO CONCESSO DAL GIUDICE ORDINARIO - INIZIO DEL GIUDIZIO DI MERITO DINANZI AGLI ARBITRI - TERMINI.*
Quando la Competenza a conoscere la causa di merito appartiene ad arbitri, non è necessario, al fine di evitare la perdita di efficacia del sequestro concesso dal giudice ordinario, che il giudizio arbitrale sia iniziato nel termine di quindici giorni dal compimento del primo atto di esecuzione del sequestro, prescritto dall'art. 680 cod. proc. civ.; anche in tale ipotesi, tuttavia, il sequestro non può essere convalidato se il giudizio di merito davanti agli arbitri non risulti ancora instaurato almeno al momento della decisione di primo grado, ciò denunciando concretamente l'insussistenza del dedotto periculum in mora. Nè la mancata instaurazione del giudizio arbitrale potrebbe essere giustificata in considerazione della pendenza, tra le stesse parti, di una causa pregiudiziale, tale circostanza non essendo preclusiva della proponibilità del giudizio dipendente, ma potendo, eventualmente, solo implicarne la sospensione. (V 2820/79, mass n 399134).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 683, Cod. Proc. Civ. art. 818 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)